LIZZANO. Agritur 2014 – Esposto per danno erariale

LIZZANO. Agritur 2014 – Esposto per danno erariale

Dal consigliere comunale Antonio Cavallo, riceviamo e volentieri pubblichiamo

Alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti Via Matteotti Giacomo 4 – 70121 Bari (BA), Al Collegio dei Revisori dei Conti, Al Collegio del Nucleo di Valutazione p.c. S. E. il Prefetto Ufficio Territoriale del Governo di Taranto

OGGETTO: Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 30/07/2014 “XXI Edizione AGRITUR – Anno 2014 – Provvedimenti” . Esposto relativo a possibile danno erariale – Amministrazione di Lizzano (Taranto).

Il sottoscritto dott. Antonio Clemente Cavallo, in qualità di consigliere comunale del Comune di Lizzano, provincia di Taranto, sottopone a codesta illustrissima Procura Regionale della Corte dei Conti, nonché ai Collegi dei Revisori dei Conti e Nucleo di Valutazione dello stesso Comune di Lizzano, i seguenti fatti in merito all’operato dell’attuale Amministrazione Comunale di Lizzano (Taranto), possibile causa di danno erariale.

Fondamentale del presente esposto è la Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 30/07/2014, avente per oggetto “XXI Edizione AGRITUR – Anno 2014 – Provvedimenti” (Allegato 1), presentata come urgente, senza che vi siano i più elementari elementi di urgenza stessa, poiché trattasi di un evento che da vent’anni si ripete ciclicamente nel Comune di Lizzano, sempre nello stesso periodo!

E’ evidentemente una falsa dichiarazione quella dell’urgenza, utile a giustificare due macroscopiche illegittimità!

La prima: affidamento senza gara ad una ditta (Produzione ed Eventi Love srl) per la fornitura di beni, servizi e spettacoli. Si contravviene, così, a precise norme di legge in materia, a scapito di altre ditte, ingiustificatamente escluse, con possibili aggravi di costi tali da prefigurare eventuali danni erariali per l’ente civico di Lizzano.

La seconda: è, invece, dovuta ad un impegno di spesa di € 30.500 a carico di un Bilancio NON ANCORA APPROVATO per l’anno corrente! E’, infatti, noto che, fino a quando il Comune non approva il succitato strumento finanziario, gli enti locali, come da art. 163 del D. L.vo 267/2000, nell’esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio dell’anno precedente, riferite a ciascun intervento.

La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, dei residui passivi, delle rate di mutuo e dei canoni, delle imposte e tasse e, in genere, delle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati gravi danni patrimoniali all’ente.

Sono possibili, a norma di legge, solo le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, quali a titolo esemplificativo: gli oneri previdenziali del personale e gli oneri fiscali, le tasse e i contributi, gli oneri finanziari per ammortamento mutui, le spese di competenza di un arco temporale inferiore all’anno quali le spese di riscaldamento, le spese di gestione di servizi scolastici.

Le norme prevedono, inoltre, un assoluto divieto relativamente a investimenti e non possono essere attivati nuovi servizi, eventi ed iniziative ritenute non fondamentali per il funzionamento dell’ente.

Alla luce degli elementi indicati nel presente esposto, si chiede di attivare le necessarie verifiche, utili al rispetto delle norme legislative in materia, ed eventualmente assumere le dovute sanzioni nei confronti dei responsabili di quanto fin qui evidenziato!
Distinti saluti.

 Antonio Clemente Cavallo
Consigliere comunale del Comune di Lizzano (TA)

viv@voce

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