TARANTO. Antonio Marinaro assolto perché il “fatto non sussiste”

Conclusa una vicenda giudiziaria iniziata cinque anni addietro

Il Tribunale ha assolto con formula piena l’imprenditore Antonio Marinaro, già Presidente di Confindustria Taranto, dal reato a lui ascritto ex art. 21 della Legge n. 646 del 1982, il cosiddetto “Codice degli Appalti”, perché il “fatto non sussiste”.

La vicenda giudiziaria che ha visto Antonio Marinaro subire un processo penale, in cui è stato assistito con successo dall’Avvocato Francesco Tacente, trae origine da un’ispezione effettuata, nel lontano febbraio del 2016, dagli Ispettori della Direzione Territoriale del lavoro di Taranto in un cantiere edile, in Via Orazio Flacco a Taranto, oggetto di un contratto di appalto tra la società rappresentata da Antonio Marinaro e il Comune di Taranto.

Secondo l’ipotesi accusatoria i lavori oggetto dell’appalto sarebbero stati eseguiti da altra ditta anziché dalla società appaltatrice, e quindi totalmente sub-appaltati, peraltro senza l’autorizzazione dell’autorità competente, ovvero l’Amministrazione comunale; di qui la contestazione dell’art. 21 della Legge n. 646 del 1982, il cosiddetto “Codice degli Appalti”.

Nel corso dell’istruttoria è stata invece ricostruita esattamente la vicenda confermando così l’assoluta insussistenza del reato contestato.

In questo modo, oltre ad affermare la totale innocenza di Antonio Marinaro, è stata evidenziata la piena correttezza del suo operato imprenditoriale.

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