Multa con autovelox annullabile se il Comune non dimostra la taratura e verifiche periodiche

Multa con autovelox annullabile se il Comune non dimostra la taratura e verifiche periodiche

Altra ordinanza della Cassazione che dà ragione ad un cittadino: il giudice di merito deve accertare se l’amministrazione ha dato prova delle verifiche di funzionalità e taratura

Altra importante decisione della Cassazione in materia di multe con autovelox che, come da anni ripetiamo noi dello “Sportello dei Diritti”, costituiscono uno degli strumenti più utilizzati da comuni ed enti locali per far cassa prima che per la sicurezza stradale.

Anche in questo caso, con l’ordinanza n. 32909 del 19 dicembre 2018, per i giudici di legittimità è annullabile la multa per eccesso di velocità se il Comune non dimostra verifiche e tarature periodiche sull’apparecchio, nonostante il verbale della polizia municipale che attesta l’adeguatezza del rilevatore.

Nella fattispecie, è stato accolto il ricorso di un automobilista di Bergamo, multato dagli agenti con una postazione mobile per eccesso di velocità e che dopo una prima vittoria innanzi al giudice di Pace si era visto ribaltare la sentenza dal Tribunale bergamasco.

Ma i giudici di piazza Cavour, non hanno ritenuto corrette le motivazioni del giudice lombardo è hanno ricordato come non possa non tenersi conto della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015, che «ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 45, comma 6, del d. lgs. n. 285 del 1992 nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Ne consegue che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto   ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass.  n.  533 del 2018).

La sentenza impugnata, quindi, nella parte in cui ha ritenuto che l’amministrazione  comunale non avesse alcun onere probatorio in ordine alla perdurante funzionalità dell’apparecchiatura implicitamente escludendo  la necessità di procedere in fatto alla relativa verifica, non ha fatto buon governo del predetto principio e dev’essere, pertanto, in parte qua, cassata».

La parola passa al Tribunale per un altro esame della vicenda. Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ancora una volta la Suprema Corte è costretta ad intervenire per ribadire un principio sacrosanto, quale quello del controllo circa le verifiche periodiche e di taratura che è ancora troppo spesso “dimenticato” da alcuni giudici di merito ed invece costituisce un criterio imprescindibile per la verifica della correttezza delle infrazioni elevate con apparecchiature elettroniche.

 

viv@voce

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