L’Istituto di Credito San Paolo spa condannato al risarcimento dei danni per illegittima segnalazione alla “centrale rischi”

L’Istituto di Credito San Paolo spa condannato al risarcimento dei danni per illegittima segnalazione alla “centrale rischi”

Danneggiato un imprenditore savese, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Cavallo e Daniela De Santis

Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice, dott. sa Calabrese, affronta il delicato problema del risarcimento del danno spettante al cliente – bancario in caso di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

La Centrale Rischi costituisce un sistema informativo affidato alla banca centrale sulla posizione debitoria individuale dei soggetti e il cui scopo è appunto quello di contenere il rischio di credito.

Le istruzioni della Banca d’Italia prevedono una pluralità di segnalazioni che possono essere effettuate, secondo presupposti diversi e di maggiore o minore gravità: crediti scaduti, incagli, ristrutturati e sofferenze. Le segnalazioni che possono comportare, in caso di errore, maggiori ripercussioni negative per il segnalato sono quella a incaglio o a sofferenza; quest’ultima si ha quando il soggetto versi in una situazione d’insolvenza, anche non accertato giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Taranto, un imprenditore residente in Sava, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Cavallo e Daniela De Santis, citava in giudizio l’Istituto di credito onde ottenere il risarcimento dei danni ad esso prodotti dall’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.

L’imprenditore, infatti, per un presunto debito nei confronti della Banca, poi riconosciuto in sede giudiziaria inesistente, e a seguito dell’illegittima segnalazione, aveva visto negarsi l’accesso al credito bancario con conseguente tracollo finanziario dell’azienda.

IL Tribunale di Taranto con la sentenza de quo afferma che la illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca di Italia sia foriera di un danno non patrimoniale è divenuta una acquisizione ferma ed indiscussa della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15609/14 e n. 22061/08), che ha inquadrato la responsabilità della richiamata condotta di illegittima segnalazione nell’alveo della responsabilità extra-contrattuale da false informazioni (strettamente connessa nella fattispecie in esame anche alla responsabilità contrattuale della banca nei confronti del correntista, soggetto ad esercizio arbitrario del diritto di recesso).

Da ciò deriva che: a) non solo la illegittima segnalazione del debitore (nella sua qualità di imprenditore, sia persona fisica ma anche dell’impresa, quale persona giuridica) lede istantaneamente (quindi il danno è in re ispa) i valori della reputazione (intesa come reputazione commerciale) e dell’onore (inteso come affidabilità commerciale), diritti della personalità garantiti dall’art. 2 Cost., provocandone un inevitabile peggioramento, ma altresì che b) la risarcibilità di tale danno non patrimoniale, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri dimercato, deve avvenire in termini di “riparazione” del danno stesso e che c) la sua quantificazione ben può e deve avvenire in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., essendo certa l’esistenza del danno, ma impossibile una sua scientifica quantificazione, dovendosi invece procedere ad una determinazione giudiziale, sulla base di criteri logici e fattuali, ispirati alla concreta fattispecie e che danno ragione del percorso decisionale del giudice (quali la durata della segnalazione, l’entità della somma iscritta a sofferenza, il reale saldo tra le parti, la capacità produttiva dell’impresa; in senso conforme Tribunale di Monopoli, ord. 702bis c.p.c. del 19.5.11 ).

Il Tribunale di Taranto – utilizzando parametri già in uso in altri Tribunali – ritiene equo liquidare all’imprenditore a solo titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma di € 16.053,57 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 1°.8.2000.

Mimmo Carrieri

 

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