BORSE DI STUDIO DI “RITORNO AL FUTURO” TASSATE AL 100%

BORSE DI STUDIO DI “RITORNO AL FUTURO” TASSATE AL 100%

Centinaia di giovani borsisti pronti alle richieste di rimborso. Lo “Sportello dei Diritti” illustra le modalità per il recupero

Il 20 maggio scorso, lo “Sportello dei Diritti” comunicava l’avvio di un’azione collettiva di recupero in relazione alla erronea tassazione delle borse di studio di “Ritorno al Futuro”, noto progetto della Regione Puglia indirizzato a tutti i giovani pugliesi laureati disoccupati. In particolare, si è specificato che l’azione di rimborso è rivolta a tutti i laureati che avevano ottenuto tale sostegno finanziario, e che stanno ricevendo il modello CUD2013, in riferimento ai redditi del 2012 con il quale la Regione Puglia in qualità di sostituto d’imposta ha tassato il 100 % delle borse di studio come reddito da lavoro dipendente invece di tassare soltanto la quota parte, pari al 50% a carico dell’amministrazione regionale. In sostanza, i giovani borsisti hanno subito ingiustificatamente una ritenuta fiscale maggiore del dovuto.

Nel frattempo, sono giunte ai recapiti indicati centinaia di richieste d’informazione per le quali, spiega Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti” – augurandosi che i media diano doverosa comunicazione affinché sia illustrata nel modo più ampio possibile, la possibilità che sia restituito il maltolto a migliaia di giovani costretti a pagare di più del dovuto in un momento di crisi – è doveroso precisare, come ha voluto sottolineare il noto tributarista avv. Maurizio Villani, che presterà la sua collaborazione per tutta la vicenda, quanto segue:

1. Le singole istanze di rimborso in carta semplice (il cui facsimile è reperibile sul sito dello “Sportello dei Diritti” al link del comunicato in oggetto) devono esser indirizzate con raccomandate a/r alle competenti Agenzie dell’Entrate del domicilio fiscale del contribuente – borsista;
2. Le suddette istanze devono esser presentate entro il termine di decadenza di 48 mesi dal pagamento;
3. Il ricorso individuale alla competente Commissione Tributaria Provinciale (in caso di mancato rimborso immediato) deve esser proposto:
a) Entro 60 giorni dalla notifica del rigetto espresso o formale da parte dell’Agenzia delle Entrate;
b) Se non interviene un provvedimento espresso di rigetto, il ricorso può esser proposto dopo 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al numero 1 (c.d. “silenzio rifiuto”).
4. Nella particolare controversia tributaria in oggetto, non è ammessa la class-action (nel senso previsto nel processo civile), per cui ogni borsista deve sottoscrivere il singolo ricorso;
5. Per ogni ricorso bisogna corrispondere un C.U.T. (Contributo Unificato Tributario) d’importo variabile secondo la tabella indicata stabilita dalla legge:
– Euro 30,00 quando il valore della lite al netto degli interessi fino ad euro 2.583,28;
– Euro 60,00 quando il valore della lite al netto degli interessi da euro 2.583,28 fino a euro 5.000,00;
– Euro 120,00 quando il valore della lite al netto degli interessi da euro 5.000,00 a euro 25.000,00.
6. Bisogna tener conto che il giudizio tributario si potrebbe svolgere in 3 gradi:
– Commissione tributaria provinciali competenti presenti in Puglia “Lecce, Brindisi, Taranto, Bari, Foggia”;
– Commissione tributaria Regionale “Lecce, Taranto, Bari, Foggia.”
– Corte di Cassazione “ROMA”
7. Si sottolinea, che quanto sopra potrà non verificarsi se l’Agenzia delle Entrate rimborserà direttamente il borsista rinunciando a non percorrere i vari gradi di giudizio;
8. Per redigere il ricorso il borsista dovrà inviare alla sede dello Sportello dei Diritti” via G. D’Annunzio n. 37 – 73100 – Lecce (c/o Studio Legale D’Agata) la seguente documentazione:
a. Le deleghe firmate (“Mandato legale”);
b. numero 2 fotocopie dell’istanza di rimborso spedite mediante raccomandata a/r,
c. l’eventuale diniego dell’Agenzia delle Entrate;
d. Fotocopia del Codice Fiscale e della Carta d’Identità e tutti i riferimenti personali ( e-mail; fax; telefono);
e. numero 2 fotocopie delle ritenute subite tramite CUD in riferimento agli anni precedenti “Ritenuti”;
f. Il pagamento anticipato con assegno “non trasferibile” o bonifico – del C.U.T. nella misura che verrà comunicata e sempre in relazione al valore della controversia oltre alle spese accessorie per la “raccomandata a/r” presso la commissione tributaria competente;
g. l’importo per onorario sempre con assegno “non trasferibile” o bonifico pari al 10 % della somma richiesta per ogni grado di giudizio di euro, oltre a Iva e Cap, cui seguirà la relativa fattura;
h. si fa presente, in ultimo, che per l’eventuale giudizio in Cassazione il Contributo Unificato sarà di euro 170,00 pari al valore della controversia di euro 5.200,00 al netto degli interessi.

Si ribadisce, quindi, che ogni azione e pagamento sono personali.
Per ogni informazione in tal senso, tutti gli interessati potranno contattare l’indirizzo email info@sportellodeidiritti.org o il numero telefonico dedicato 3887758250.

viv@voce

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