LA CORTE COSTITUZIONALE DICE SI ALL’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO ANCHE AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI SENZA CARTA DI SOGGIORNO

LA CORTE COSTITUZIONALE DICE SI ALL’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO ANCHE AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI SENZA CARTA DI SOGGIORNO

Incostituzionale una norma della finanziaria 2001 che la negava. Ok anche alla pensione di inabilità

Con una sentenza destinata a far scalpore la Corte costituzionale ha stabilito che l’indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità ai cittadini non comunitari può essere concessa anche a chi non è titolare della carta di soggiorno purché gli stessi siano legalmente soggiornanti in Italia.
La sentenza n. 40 del 15 marzo 2013, ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale di un comma dell’articolo 80 della legge 388/2000 (legge finanziaria del 2001).
Secondo i giudici della Consulta che hanno esaminato la fattispecie, in ragione delle gravi condizioni di salute di portatori di handicap fortemente invalidanti, sono coinvolti una serie di valori di essenziale risalto – quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie.

Il ricorso al giudice a quo che a sua volta aveva presentato questione di legittimità costituzionale innanzi alla Consulta, era stato presentato dai genitori di un minore i quali avevano subìto il rigetto da parte dell’Inps della richiesta d’indennità di accompagnamento.
Nella motivazione adottata dai giudici costituzionale è stato rilevato che è priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo, che poggia su principi di ordine temporale o economico, nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico.

Com’è è noto, l’articolo ritenuto incostituzionale prevedeva che indennità di accompagnamento e pensione di inabilità possano essere concessi solo in presenza di determinate condizioni di reddito, alloggio e con un permesso di soggiorno valido da almeno 5 anni. Proprio per tali ragioni, sostiene la Corte, la norma si rivela fortemente restrittiva anche rispetto alla generale previsione dettata in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore dei cittadini extracomunitari dall’art. 41 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale, al contrario stabilisce che gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale.

Alla luce di questa straordinaria sentenza di civiltà, Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, dichiara che l’associazione è pronta a coadiuvare e sostenere con i suoi esperti e collaboratori, tutti i cittadini extraUE e le famiglie che si trovano nelle condizioni per chiedere l’indennità di accompagnamento e la pensione d’inabilità, indipendentemente dal possesso della carta di soggiorno, purché però soggiornanti legalmente in Italia, ovverosia con regolare permesso.

viv@voce

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