“BASTA CON L’AUTOMATICA APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI DI LOCALI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI SEPPUR NON UTILIZZATI”

“BASTA CON L’AUTOMATICA APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI DI LOCALI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI SEPPUR NON UTILIZZATI”

Dal dottor Giulio Rossetti riceviamo e volentieri pubblichiamo

Ormai di quotidiana applicazione il principio comunitario “chi inquina paga” e la Direttiva Comunitaria 2008/98/CE consolidatisi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Tale principio Comunitario ha quindi un’immediata obbligatoria applicazione nel diritto interno e mira ad evitare che vengano imposti costi di tutta evidenza inadeguati per lo smaltimento rifiuti perché non legati ragionevolmente al volume e natura di rifiuti prodotti.

Ecco perché sono sempre maggiori i Comuni che prima di accertare la TA.RI. (tassa rifiuti) preferiscono fare verifiche materiali sul luogo di produzione dei rifiuti favorendo in tutti i modi il contraddittorio tra Uffici comunali e contribuente e tralasciando la presunzione semplice di determinazione dei rifiuti “a metro quadro” solo in casi del tutto residuali.

Proprio per questo sono ormai numerose le sentenze emesse da commissioni tributarie di merito che hanno disapplicato ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. N. 546/1992, regolamenti comunali e deliberazioni di tariffe, perché assunte in dispregio a detti principi.

Orbene, nel nostro Comune di SAVA, il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 10.09.2014 all’art. 24 prevede che per gli immobili di categoria catastale A/10 (abitazioni signorili), C/1 (Negozi) e C/3 (laboratori), seppur vuoti e non arredati, privi di allacci a pubblici servizi, SIANO COMUNQUE ASSOGGETTATI ALLA TARI.

A parere di chi scrive, alla luce dei su esposti principi, tale parte del Regolamento deve essere necessariamente modificata perché con evidenti profili di illegittimità, infatti, non è dato sapere perché locali che per oggettive condizioni non siano idonei a produrre rifiuti debbano essere invece comunque tassati perché soggetti ad una presunzione assoluta di tassabilità.

Sulla genuinità dei suddetti principi e sulla necessità di intervenire sul Regolamento comunale suddetto, sembra fosse pensiero condiviso anche del sindaco Iaia, per come esternato nel corso dell’assemblea pubblica del 20 dicembre 2017, ponendo esclusivamente un problema di copertura finanziaria ossia, ad un minor gettito portato dall’esclusione dalla tassa rifiuti di detti immobili in questione, deve necessariamente corrispondere un aumento della tariffa sugli altri immobili perché, come noto a tutti, il gettito rinveniente dalla tassa rifiuti deve necessariamente essere utilizzato esclusivamente per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti portando ad un perfetto pareggio del piano finanziario.

A tal proposito, ritengo che una disposizione normativa errata o illegittima vada rimossa o modificata proprio perché tale, al di là delle conseguenze che ciò comporta. Infatti, non è possibile richiedere a taluni cittadini pagamenti illegittimi e non dovuti di tassa rifiuti al sol fine di evitare un aumento della tariffa in capo ad altri cittadini. 

Infine, anche tale aumento della tassa rifiuti consequenziale alla dovuta e legittima detassazione di immobili di categoria catastale A/10 (abitazioni signorili), C/1 (Negozi) e C/3 (laboratori), in stato di inutilizzo, ritengo sia un’ipotesi poco probabile. Infatti, nel prossimo mese di febbraio giunge a scadenza naturale il contratto di appalto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, attualmente affidato alla società Igeco.

Il nuovo bando sicuramente dovrà provvedere condizioni diverse a quelle attuali e migliorative per i cittadini.

Questo perché: tutto l’attuale parco automezzi in uso per il servizio rifiuti, resterà acquisito per contratto all’Ente comunale con notevole risparmio per l’azienda che risulterà prossima aggiudicataria dell’appalto; le royalties erogate attualmente a favore dell’azienda non potranno più essere incassate dall’azienda che gestirà il servizio ma dovranno andare a favore del nostro Comune.

Per quanto innanzi, fondate e motivate sono le aspettative dei cittadini savesi che sperano in una riduzione della tassa rifiuti nel nostro comune, anche in considerazione dell’impegno che tutti i cittadini stanno mettendo nel dare seguito alla raccolta differenziata.

Alla luce di quanto precede, penso che sia giunto il momento per modificare il regolamento comunale in questione ponendo fine ad una illegittima applicazione della TA.RI. che penalizza ingiustamente quei cittadini che non solo si ritrovano locali commerciali e/o artigianali sfitti per effetto della crisi economica ritrovandosi oltretutto a dover pagare una tassa per rifiuti che NON producono.

Non ci resta che confidare nella sensibilità del Consiglio comunale del Comune di Sava o, ai cittadini resterà rivolgersi ai Giudici Tributari per vedersi fare GIUSTIZIA.

viv@voce

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