Corte di Giustizia Ue: il consumatore europeo può citare nel suo Paese il commerciante estero nella controversia insorta per gli acquisti online

Se dal contratto può essere dimostrato che il venditore rivolge la propria attività verso lo Stato in cui risiede l’acquirente dei prodotti

 Un passo importante per la tutela dei consumatori nelle vendite transfrontaliere da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. A segnalarlo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” dopo la pubblicazione della sentenza in data di oggi 17 ottobre nella causa 218/12. La terza sezione della corte, ha infatti stabilito il principio secondo cui un consumatore può citare in giudizio innanzi ai giudici nazionali il venditore straniero con il quale abbia concluso un contratto se si dimostra che il commerciante ha diretto le proprie attività verso lo Stato di residenza del consumatore, anche qualora il mezzo utilizzato per dirigere in tal senso le proprie attività non sia stato all’origine della conclusione del contratto. In tal senso, quindi, anche il compratore via web, può rivolgersi – a determinate condizioni – ai giudici nazionali.

Rilevano i giudici comunitari che è il regolamento 44/2001 che determina la competenza dei giudici in materia civile e commerciale. Il principio fondamentale stabilito nella fonte europea è che i giudici competenti sono quelli dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio. Ma tale assunto è limitato anche da alcune deroghe per le quali in alcune ipotesi il convenuto può essere citato dinanzi ai giudici di un altro Stato membro. Ed è il caso specifico dei contratti di consumo, per i quali l’acquirente della merce può decidere di agire in giudizio dinanzi al tribunale del luogo del suo domicilio, quando ricorrono due presupposti: da un lato, il commerciante deve esercitare le proprie attività commerciali o professionali nello Stato membro di residenza del consumatore oppure dirigere, con qualsiasi mezzo (ad esempio attraverso Internet), le proprie attività verso tale Stato membro; dall’altro, il contratto deve rientrare nella materia di queste attività.

Nella fattispecie la vicenda riguarda un consumatore tedesco che aveva citato un’azienda francese vicina al confine che vende auto usate utilizzando anche la rete.

I magistrati europei ricordano di aver già individuato un elenco non esaustivo di indizi che possono risultare d’aiuto per il giudice nazionale nella valutazione della sussistenza del requisito essenziale relativo all’attività commerciale diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore. Sono ricompresi fra questo tipo d’indizi, fra tutti, «l’avvio di contatti a distanza» e «la conclusione a distanza di un contratto stipulato con un consumatore», che sono idonei a dimostrare la riconducibilità del contratto ad un’attività diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore. Tocca, quindi, al giudice del rinvio effettuare una valutazione complessiva delle circostanze in cui il contratto con il consumatore oggetto del procedimento principale è stato stipulato, per determinare se, sulla base dell’esistenza o dell’assenza di elementi ricompresi, o meno, nell’elenco non esaustivo compilato dai giudici Ue sia applicabile la competenza speciale a favore del consumatore.

 

 

 

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