Per il TAR Lecce il diritto di accesso ai documenti, preordinato all’esercizio della difesa in giudizio, prevale sul diritto alla riservatezza dei dati sensibili sullo stato di salute di un terzo

Per il TAR Lecce il diritto di accesso ai documenti, preordinato all’esercizio della difesa in giudizio, prevale sul diritto alla riservatezza dei dati sensibili sullo stato di salute di un terzo

Una sentenza che farà certamente discutere la n. 1915 del TAR Lecce (Pres. Trizzino e Rel. Dibello) del 13 settembre scorso che ha affrontato il delicato problema tra esercizio del diritto di difesa e diritto alla riservatezza dei dati sensibili sullo stato di salute di un soggetto terzo

I  giudici della seconda sezione della corte amministrativa salentina, rileva Giovanni D’Agata, presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, hanno risolto il noto problema della contrapposizione tra diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutela della riservatezza, affermando la prevalenza del primo sul secondo nell’ipostesi in cui l’accesso è preordinato all’esercizio della difesa in giudizio di un proprio diritto o interesse legittimo.

Il caso da cui è nata la decisione del TAR ha origine dalla richiesta, da parte di un cittadino, coinvolto in un sinistro stradale in relazione al quale è stata affermata nella competente sede giudiziaria la sua responsabilità in misura pari all’80%, di eseguire l’accesso agli atti detenuti dalla Commissione Medica Locale presso la Asl di Lecce, allo scopo di avere accesso all’intera documentazione sanitaria relativa ad altro soggetto coinvolto nell’incidente stradale occorsogli. In particolare, era stato chiesto il rilascio dell’estratto cronologico storico della patente di guida speciale, nonché dei referti medici o di commissione sanitaria che hanno consentito il rilascio a quest’ultimo delle rispettive patenti con le limitazioni di guida.

L’istanza di accesso agli atti era sorretta dalla necessità di proporre ricorso per revocazione avverso la sentenza che ha confermato, nella misura percentuale dell’80%, il concorso colposo del ricorrente nella causazione del sinistro stradale.

A detta istanza, la Commissione Medica presso l’ASL Le dava, però, negativo riscontro con la nota oggetto del ricorso al TAR e nel cui ambito si comunicava il diniego di accesso agli atti in ragione della necessità di assicurare protezione dei dati sensibili attinenti alla salute.

Nel ricorso, il ricorrente, difeso dall’Avv. Alfredo Matranga, ha lamentato la violazione della normativa che disciplina l’accesso agli atti e ai documenti amministrativi, rivolgendosi così al Tar al fine di ottenere la condanna della Commissione Medica Locale presso la Asl Lecce ad esibire i documenti richiesti.

Con sentenza n. 1915/13, la II Sezione del TAR Lecce ha quindi accolto il ricorso, evidenziando come, dal combinato disposto degli artt. 24, comma 7 della legge 241 del 1990 e 60 del decreto legislativo 196 del 2003, si desume che quando il diritto di accesso ai documenti è preordinato all’esercizio della difesa in giudizio dei propri diritti e interessi legittimi, siffatto diritto deve poter essere esercitato anche quando si tratta di accedere a dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un terzo.

In particolare, per il Giudice Amministrativo adito, in questo senso depone la natura del diritto di difesa in giudizio il quale, essendo protetto al più alto livello delle fonti normative (art. 24 Cost), costituisce posizione giuridica riconducibile al catalogo dei diritti di pari rango rispetto alla riservatezza, per assicurare i quali la tutela della cd privacy può soffrire limitazioni non trattandosi di valore incomprimibile in assoluto.

Pertanto, il TAR ha accolto il ricorso, ordinando alla Commissione Medica presso l’ASL Le di esibire i documenti richiesti e condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.

N. 01915/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01095/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2013, proposto da:
………….., rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Matranga, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via Monti, 40;

contro

Azienda Sanitaria Locale Lecce, rappresentata e difesa dall’avv. Marcella Turco, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, Azienda Sanitaria Locale Lecce;

per l’annullamento

della nota del 17.6.2013, prot. n. 1117, con la quale la Commissione medica locale presso l’ASL LE, ha rigettato l’istanza di accesso agli atti del ricorrente volta a conoscere tutte le particolari condizioni, anche mediche, che hanno consentito il rilascio al sig. …….. delle patenti di guida con le relative limitazioni;

per la declaratoria del diritto del ricorrente ad esercitare l’accesso agli atti e, perciò, a prendere visione di tutte le particolari condizioni, anche mediche, che hanno consentito il rilascio al sig. ………. delle patenti di guida con le relative limitazioni;

nonchè per la condanna della Commissione medica locale presso l’ASL all’esibizione dei documenti medesimi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori nei preliminari avv. A. Pepe, in sostituzione dell’avv. A. Matranga, per il ricorrente e avv. M. Turco per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. …….., coinvolto in un sinistro stradale in relazione al quale è stata affermata nella competente sede giudiziaria la sua responsabilità in misura pari all’80%, ha chiesto di eseguire l’accesso agli atti detenuti dalla Commissione Medica Locale presso la Asl di Lecce allo scopo di avere accesso all’intera documentazione sanitaria relativa al sig. …….. – altro soggetto coinvolto nell’incidente stradale occorsogli.

Più in dettaglio, è stato chiesto il rilascio dell’estratto cronologico storico della patente di guida speciale, nonché dei referti medici o di commissione sanitaria che hanno consentito il rilascio allo stesso ………. delle rispettive patenti con le limitazioni di guida.

L’istanza di accesso agli atti è sorretta dalla necessità di proporre ricorso per revocazione avverso la sentenza che ha confermato,nella misura percentuale sopra enunciata, il concorso colposo del ricorrente nella causazione del sinistro stradale.

A detta istanza è stato dato negativo riscontro con la nota che forma oggetto della presente impugnazione, nel cui ambito si comunica il diniego di accesso agli atti in ragione della necessità di assicurare protezione dei dati sensibili attinenti alla salute.

Il ……….., il quale lamenta la violazione della normativa che disciplina l’accesso agli atti e ai documenti amministrativi, si è così rivolto al Tar al fine di ottenere la condanna della Commissione Medica Locale presso la Asl Lecce ad esibire i documenti richiesti.

Si è costituita in giudizio la Asl Le, la quale ha chiesto che il ricorso venga respinto siccome infondato.

La controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 12 settembre.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

E’ noto il tema della contrapposizione tra diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutela della riservatezza.

In proposito, pare opportuno evidenziare che dal combinato disposto degli artt.24, comma 7 della legge 241 del 1990 e 60 del decreto legislativo 196 del 2003 si desume che quando il diritto di accesso ai documenti è preordinato all’esercizio della difesa in giudizio dei propri diritti e interessi legittimi, siffatto diritto deve poter essere esercitato anche quando si tratta di accedere a dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un terzo.

In questo senso depone la natura del diritto di difesa in giudizio il quale, essendo protetto al più alto livello delle fonti normative  (art. 24 Cost), costituisce posizione giuridica riconducibile al catalogo dei diritti di pari rango rispetto alla riservatezza, per assicurare i quali la tutela della cd privacy può soffrire limitazioni non trattandosi di valore incomprimibile in assoluto.

In questo senso il ricorso merita accoglimento, con conseguente obbligo, per la P.a. intimata, di esibire i documenti richiesti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Commissione Medica Locale presso Asl Le di esibire i documenti per come richiesti dal ricorrente nel termine di gg. 30 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 800,00, oltre Iva e Cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore

Simona De Mattia, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

viv@voce

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