DA OGGI ANCHE IL SEMPLICE CITTADINO PUO’ ACCEDERE LIBERAMENTE AGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Consiste nel potere attribuito ai cittadini di avere accesso o libera consultazione dei documenti relativi all’attività della pubblica amministrazione. Si prevede che la richiesta di accesso non sia sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, che non debba essere motivata, che sia gratuita e presentata al Responsabile della Trasparenza

Venerdì 5 aprile 2013 è stato pubblicato su gazzetta ufficiale il provvedimento definitivo, approvato in  Consiglio dei Ministri lo scorso febbraio,  riguardante  il diritto di accesso civico dei cittadini DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  (GU n.80 del 5-4-2013)”

Il provvedimento, modellato sul “Freedom of Information Act” della legislazione statunitense , afferma il principio generale dell’accessibilità immediata agli atti della pubblica amministrazione a semplice richiesta del cittadino, riordina, inoltre, tutte le norme che riguardano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA e introduce alcune sanzioni per il mancato rispetto di questi vincoli.

In cosa consiste il diritto di accesso civico? Consiste nel potere attribuito ai cittadini di avere accesso o libera consultazione dei documenti relativi all’attività della pubblica amministrazione. Si prevede che la richiesta di accesso non sia sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, che non debba essere motivata, che sia gratuita e presentata al Responsabile della Trasparenza.

In sintesi, i punti principali del provvedimento sono:

1. Viene istituito l’obbligo di pubblicità delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.

2. Viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Il provvedimento ha infatti lo scopo di consentire ai cittadini un controllo democratico sull’attività delle amministrazioni e sul rispetto, tra gli altri, dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza dell’azione pubblica.

3. La pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire un’effettiva conoscenza dell’azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini. Per pubblicazione si intende la diffusione sui siti istituzionali di dati e documenti pubblici e la diretta accessibilità alle informazioni che contengono da parte degli utenti.

4. Si prevede che il principio della massima pubblicità dei dati rispetti le esigenze di segretezza e tutela della privacy. Il provvedimento stabilisce che i dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari possono essere diffusi attraverso i siti istituzionali e possono essere trattati in modo da consentirne l’indicizzazione e la tracciabilità con i motori di ricerca. È previsto l’obbligo di pubblicazione dei dati sull’assunzione di incarichi pubblici e si individuano le aree in cui, per ragioni di tutela della riservatezza, non è possibile accedere alle informazioni.

5. Viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico, come detto sopra. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.

6. Si disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalle PA attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri, e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; devono inoltre essere aggiornati e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti di copyright o brevetto).

7. Si stabilisce la durata dell’obbligo di pubblicazione: 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente).

8.Si prevede l’obbligo per i siti istituzionali di creare un’apposita sezione – “Amministrazione trasparente” – nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.

9. Viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità – che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione – e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.

10. Altre disposizioni riguardano la pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le PA. Soprattutto l’art.14 del provvedimento con riferimento ai titolari di incarichi politici, di  carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico,  di livello statale regionale  e  locale,  le  pubbliche  amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri  componenti,  i  seguenti documenti ed informazioni:   a) l’atto di nomina o di  proclamazione,  con  l’indicazione  della durata dell’incarico o del mandato elettivo;   b) il curriculum;  c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all’assunzione  della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;   d) i dati relativi all’assunzione di  altre  cariche,  presso  enti pubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo corrisposti;   e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

Cosa cambia per il nostro Comune? Sicuramente che si dovrà dotare di un sito web più efficiente ed accessibile, cosa che avrebbe dovuto fare la nuova amministrazione, come promesso in campagna elettorale,  ma  che al momento non ha trovato alcun riscontro con i fatti, salvo che modificare le prime pagine web con le  gigantografie delle facce degli amministratori. Inoltre l’accesso ad alcuni atti della PA non potrà più essere negato, come è solito fare una certa parte politica che  usa i mezzucci  da prima repubblica per ritardare o negare ai cittadini ed ai giornalisti i documenti sulle attività della pubblica amministrazione.

In attesa dei decreti attuativi, questo provvedimento, se utilizzato nel modo corretto, potrà essere d’aiuto a tutti i cittadini desiderosi di conoscere l’attività della pubblica amministrazione ma soprattutto di effettuare un controllo sugli atti e quindi sulle scelte politiche degli amministratori, al fine di valutare se dare la fiducia a coloro che amministrano o mandarli a casa definitivamente.

Luca Lionetti

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