LEGAMBIENTE SUL SOSPETTO DI NON TERZIETA’ DEL PRESIDENTE DEL TAR DI LECCE

“Più che di incompatibilità si tratta di una questione di opportunità”

Legambiente ritiene, diversamente da ILVA S.p.A. che ha invece da tempo abbracciato la ‘linea giudiziaria alla risoluzione dei conflitti’, che non sia quella giudiziaria e tantomeno quella disciplinare la sede in cui risolvere i conflitti in materia ambientale. Riteniamo invece sempre auspicabile una soluzione delle criticità mediante l’uso del buon senso e della buona volontà da parte di tutti i soggetti interessati, ai quali si chiede di collaborare con correttezza, trasparenza e buona fede nell’ambito dei procedimenti amministrativi (come ad esempio quello per la concessione dell’A.I.A) nei quali vanno individuate le prescrizioni per l’esercizio dell’attività di impresa ovvero le condizioni di esercizio di qualsiasi altra attività umana potenzialmente produttrice di danni all’ambiente.

Legambiente sottolinea di comprendere che, con riferimento alla questione sorta sul sospetto di mancanza di ‘terzietà’ del TAR Lecce sui ricorsi proposti da ILVA S.p.A., sussista una notevole differenza tra ‘incompatibilità’ ed ‘opportunità’, e che evidentemente in questo caso più che di incompatibilità da parte del Presidente della Prima Sezione del TAR Lecce, si sia in presenza di una questione di opportunità, in ordine alla quale sarebbe stato legittimo aspettarsi un atteggiamento diverso, eventualmente anche con uno sforzo ulteriore rispetto agli obblighi imposti dall’ordinamento, magari proprio al fine di evitare opportunamente che, come accade in questi giorni, venga sollevata da più parti la questione relativa al sospetto della mancanza di terzietà dell’organo giudicante.

La competenza e correttezza del magistrato non è certamente messa in discussione in questa sede, né tantomeno ciò è compito di una associazione ambientalista, tuttavia, data la particolare importanza delle questioni trattate, ed il coinvolgimento di interessi che, come dimostra la risonanza internazionale del caso, richiedono il massimo della trasparenza in ognuno dei soggetti agenti, sarebbe stato opportuno evitare, con una semplice astensione, che sulla ‘terzietà del giudice’ potessero sorgere dubbi che inevitabilmente inficiano il risultato dei processi, sui quali, si ricorda, è sempre possibile comunque l’impugnativa dinanzi al Consiglio di Stato.

È opportuno ricordare, infine, che da Legambiente viene la forte sollecitazione alla Commissione del riaperto procedimento di A.I.A., a non tenere in alcun conto quanto affermato dal Ministro dell’Ambiente Clini in occasione della sua audizione dinanzi alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati e nella conferenza stampa tenutasi a seguito della riunione con i parlamentari e le istituzioni locali presso la Prefettura di Taranto, circa la ‘acquisizione del risultato della sentenza del TAR Lecce’ con riferimento al ricorso proposto da ILVA S.p.A. contro il provvedimento di A.I.A..

Come infatti sottolineato dal Presidente del TAR, molte delle prescrizioni che sono state annullate, sono risultate illegittime perché contenenti ‘elementi incongrui’, che sono frutto degli errori (a volte marchiani) proprio della precedente commissione A.I.A., e quindi per i cittadini di Taranto si aggiungerebbe il danno alla beffa se si procedesse, come richiesto dal Ministro Clini, alla acquisizione del risultato del processo dinanzi al TAR.

Si avrebbe infatti che le uniche prescrizioni di una certa efficacia, risultate contenenti degli ‘elementi incongrui’ unicamente per gravi errori (anche di copiatura) attribuibili alla sola Commissione A.I.A., non potrebbero essere assunte nella nuova A.I.A., come invece auspicabile, solo perché sulle stesse pende la sentenza di annullamento da parte del TAR.

La strada, quindi, non è quella della ‘acquisizione della sentenza del TAR’, ma, al contrario, la corretta riscrittura delle prescrizioni annullate.

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