Il legale come primo cittadino: il rappresentante civile, penale, amministrativo e “contabile” /1

Il legale come primo cittadino: il rappresentante civile, penale, amministrativo e “contabile” /1

Avvocato o legale: due sinonimi che individuano lo stesso soggetto ai vertici dell’Amministrazione comunale

Il legale, una figura professionale che, vista nelle vesti di rappresentante politico, dovrebbe ispirare fiducia agli elettori. Spesso, invece, accade che, proprio grazie alla sua conoscenza in materia e, quindi, alla capacità di saper giostrare le parole e argomentare discorsi che invogliano gli elettori ad eleggerlo, dimostra, successivamente, la sua emerita incapacità.

Per poter meglio approfondire questi concetti, delineiamo al meglio la figura, in primis, del Sindaco. Egli, infatti è a capo dell’Amministrazione Comunale, ed essendo Ufficiale di governo appartiene ad un organo dello Stato, subordinato al Prefetto. I suoi doveri sono sinonimo di peculiarità contingenti i bisogni, le problematiche e i servizi pubblici e sociali che si pongono come ostacolo nella vita di ogni cittadino.

Dunque, non si tratta solo di un’attività di pianificazione a livello contabile (per la quale è già presente la figura adatta a questo compito), ma una particolare attenzione ai bisogni, alle necessità e alle richieste che pervengono durante i tempi contigui e successivi alla sua elezione.

Durante lo svolgimento di queste attività, il primo cittadino deve possedere le capacità e l’abilità di sapersi “muovere” in un complesso intricato di leggi ed è, proprio per questo motivo che entra in campo la figura professionale del legale, ossia colui che, si ipotizza, conosca bene e in maniera approfondita la giurisdizione a livello penale, civile e amministrativo.

Giusto per fare un esempio e parlare in termini legislativi, prendendo in esame alcuni articoli di legge (nei quali vengono evidenziate le competenze del Sindaco e della Provincia), e, più precisamente, l’articolo 50 comma 5 che, testualmente, cita e permette di stabilire che “…in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale…”; continuando, poi, con l’articolo 54 che prevede, in merito alle attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale: “Il Sindaco, quale ufficiale, del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica”.

Dunque, norme che esplicano in maniera palese le singole direttive e responsabilità che il primo cittadino, in questo caso prendiamo in esame la figura dell’avvocato, ha sulle sue spalle.

Nei nostri comuni, invece, tutto questo viene tralasciato, eclissato, proprio perché non ci si documenta abbastanza in termini di legge. Questo non è, di certo, dovuto sempre alla mancanza di volontà, anzi, spesso tutto questo è solo il preludio ai fini di evitare una sorta di rivolta civile che, non deve essere sempre concepita in maniera violenta.

Naturalmente, tutto questo andrebbe a discapito di chi, in quel momento, si trova a governare il paese e, trattandosi, quindi, di un legale, sarebbe davvero imbarazzante (per lui) trovarsi in queste spiacevoli circostanze, per cui meglio celare il tutto senza mai prendere una presa di posizione. L’idea del crepuscolarismo sarebbe troppo semplicistica, quindi, cari cittadini, bisogna avere tanta volontà, caparbietà e costanza per mobilitarsi ai fini di ottenere ciò che, realmente, ci spetta e ci deve spettare, perché, in fin dei conti, è proprio la legge che lo stabilisce.

E se è proprio lo Status Legislativo a deliberare quelle rare norme a nostro favore, perché non usufruire di questa “grazia concessaci”?

Eleonora Boccuni

viv@voce

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