DIFFAMAZIONE. Approvata la proposta di legge, che arriva al terzo passaggio parlamentare

DIFFAMAZIONE. Approvata la proposta di legge, che arriva al terzo passaggio parlamentare

Per i giornalisti, in caso di diffamazione, non più il carcere ma esclusivamente  pene pecuniarie. Di seguito, le importanti novità che  riguardano anche le testate on line

 

Con la nuova Legge, verrebbe soppressa la norma in base alla quale e’ il direttore a rispondere degli articoli non firmati; Soppressa, inoltre, la norma sul “diritto all’oblio”, cioè quello volto ad eliminare, dai siti e dai motori di ricerca, le informazioni diffamatorie.

Niente carcere per chi diffama a mezzo stampa ma una multa che va dai 5mila ai 10mila euro. Se il fatto attribuito e’, però, consapevolmente falso, si applica la multa da 10mila a 50mila euro. Alla condanna e’ associata la pena della pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva, vi sarà anche l’interdizione da uno a sei mesi dalla professione. La rettifica tempestiva sarà valutata dal giudice come causa di non punibilità;

Le rettifiche o le smentite, purché non inequivocabilmente false o suscettibili di incriminazione penale, devono essere pubblicate senza commento e risposta menzionando espressamente il titolo, la data e l’autore dell’articolo ritenuto diffamatorio; Nella diffamazione a mezzo stampa il risarcimento del danno verrà quantificato sulla base della rilevanza della testata, della gravità dell’offesa e dell’effetto riparatore della rettifica. L’azione civile dovrà essere esercitata entro due anni dalla pubblicazione;

Il Direttore o il suo Vice rispondono, a titolo di colpa, se vi e’ un nesso di causalità  tra omesso controllo e diffamazione e la pena e’ in ogni caso ridotta di un terzo. E’ comunque esclusa per il Direttore al quale sia addebitabile l’omessa vigilanza l’interdizione dalla professione di giornalista. Le funzioni di vigilanza possono essere delegate, ma in forma scritta, a un giornalista professionista idoneo a svolgere tali funzioni;

In caso di querela temeraria, il querelante può essere condannato anche al pagamento di una somma da mille a 10mila euro in favore della cassa delle ammende. Chi invece attiva in malafede o colpa grave un giudizio civile a fini risarcitori rischierà, oltre al rimborso delle spese e al risarcimento, di dover pagare a favore del convenuto un’ulteriore somma determinata in via equitativa dal giudice che dovrà tenere conto dell’entità della domanda risarcitoria;

A meno che non si tratti di diffamazione dolosa, quanto pagato dal direttore o dall’autore della pubblicazione a titolo di risarcimento del danneggiato avrà natura di credito privilegiato nell’azione di rivalsa nei confronti del proprietario o editore della testata;

Sia il giornalista professionista che il pubblicista potranno  opporre al giudice il segreto sulle proprie fonti;

Anche per l’ingiuria e la diffamazione tra privati viene eliminato il carcere ma aumenta la multa – fino a 5mila euro per l’ingiuria e 10mila per la diffamazione – che si applica anche alle offese arrecate in via telematica. La pena pecuniaria e’ aggravata se vi e’ attribuzione di un fatto determinato;

Abrogata l’ipotesi aggravata dell’offesa a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

 

Gabriella Miglietta

 

viv@voce

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