Sava. “L’AMIANTO E’ UGUALE PER TUTTI …? Ehm, pardon, LA LEGGE!”

Sava. “L’AMIANTO E’ UGUALE PER TUTTI …? Ehm, pardon, LA LEGGE!”

Da Giuseppe Mancini, “Sava nel cuore”, riceviamo e  volentieri pubblichiamo

Facendo seguito all’ordinanza n. 40 dell’08/05/2015 emessa dal sig. Sindaco pro-tempore del Comune di Sava nei confronti della famiglia Carrieri, vorrei porre all’attenzione dei nostri concittadini alcune considerazioni, supportate e accompagnate da materiale fotografico a seguire (foto apertura dell’articolo è del web) e da alcuni capitoli del Decreto Ministeriale relativo alla cessazione di amianto.

Procediamo con ordine descrivendo i fatti.

Il 10 aprile 2015, tre Ispettori d’igiene del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Unità Sanitaria Locale TA1, alla presenza di un Agente di Polizia Municipale, procedevano al sopralluogo dell’immobile disabitato sito in Piazzetta Croce, 5 in Sava, ereditato dai signori Carrieri, accompagnati dal Sig. Carrieri Cosimo, uno dei 3 fratelli eredi (meglio noto come Mimmo, ambientalista e giornalista).

Il sopralluogo sopracitato era stato disposto a seguito di un esposto anonimopervenuto presso l’Ufficio Igiene di Manduria (n. prot. 647) l’8 aprile 2015 relativo alla presenza di onduline di eternit in un immobile privato (ndr non conosciamo i contenuti dell’esposto anonimo).

Di seguito documentazione fotografica del vebale dell’ispezione, fornitaci dallo stesso Mimmo Carrieri.

Come si evince dal verbale, sul terrazzo dell’immobile è presente un box (mt 3 x 2) con una copertura di onduline in fibrocemento “in discrete condizioni di mantenimento al momento integre” e una canna fumaria dello stesso materiale tenuta in “condizioni discrete”.

 Vediamo ora cosa prevede il Decreto Ministeriale relativo alle normative, metodologie e tecniche di applicazione per la cessazione di impiego dell’amianto:

“D.M. 6-9-1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto. Pubblicato nella G.U. 20 settembre 1994, n. 220, S.O.

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO. La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell’edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d’aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale.

Da questa prima lettura del cap. 2 del D.M. e facendo riferimento al verbale degli ispettori, potremmo già affermare che la copertura del box e la canna fumaria dell’abitazione disabitata dei Carrieri non comportino allo stato attuale dei pericoli di salute pubblica. Infatti i materiali risultano integri e in discrete condizioni.

Procediamo con la lettura del D.M. inerente alle situazioni di potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell’edificio (ricordiamo che l’immobile dei Carrieri è disabitato):

2a) Materiali integri non suscettibili di danneggiamento Sono situazioni nelle quali non esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto in atto o potenziale o di esposizione degli occupanti, come ad esempio: – materiali non accessibili per la presenza di un efficace confinamento; – materiali in buone condizioni, non confinati ma comunque difficilmente accessibili agli occupanti; – materiali in buone condizioni, accessibili ma difficilmente danneggiabili per le caratteristiche proprie del materiale (duro e compatto); – non esposizione degli occupanti in quanto l’amianto si trova in aree non occupate dell’edificio. In questi casi non è necessario un intervento di bonifica. Occorre, invece, un controllo periodico delle condizioni dei materiali e il rispetto di idonee procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia dello stabile, al fine di assicurare che le attività quotidiane dell’edificio siano condotte in modo da minimizzare il rilascio di fibre di amianto, secondo le indicazioni riportate nel capitolo 4.

2b) Materiali integri suscettibili di danneggiamento Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio potenziale di fibre di amianto, come ad esempio: – materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili dagli occupanti; – materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili in occasione di interventi manutentivi; – materiali in buone condizioni esposti a fattori di deterioramento (vibrazioni, correnti d’aria, ecc.). In situazioni di questo tipo, in primo luogo, devono essere adottati provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo di danneggiamento e quindi attuare un programma di controllo e manutenzione secondo le indicazioni riportate nel capitolo 4. Se non è possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento dovrà essere preso in considerazione un intervento di bonifica da attuare a medio termine.

2c) Materiali danneggiati Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti, come ad esempio: – materiali a vista o comunque non confinati, in aree occupate dell’edificio, che si presentino: – danneggiati per azione degli occupanti o per interventi manutentivi; – deteriorati per effetto di fattori esterni (vibrazioni, infiltrazioni d’acqua, correnti d’aria, ecc.), deteriorati per degrado spontaneo; – materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità dei sistemi di ventilazione. Sono queste le situazioni in cui si determina la necessità di un’azione specifica da attuare in tempi brevi, per eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto nell’ambiente. I provvedimenti possibili possono essere: – restauro dei materiali: l’amianto viene lasciato in sede senza effettuare alcun intervento di bonifica vera e propria, ma limitandosi a riparare le zone danneggiate e/o ad eliminare le cause potenziali del danneggiamento (modifica del sistema di ventilazione in presenza di correnti d’aria che erodono il rivestimento, riparazione delle perdite di acqua, eliminazione delle fonti di vibrazioni, interventi atti ad evitare il danneggiamento da parte degli occupanti). È applicabile per materiali in buone condizioni che presentino zone di danneggiamento di scarsa estensione (inferiori al 10% della superficie di amianto presente nell’area interessata). È il provvedimento di elezione per rivestimenti di tubi e caldaie o per materiali poco friabili di tipo cementizio, che presentino danni circoscritti. Nel caso di materiali friabili è applicabile se la superficie integra presenta sufficiente coesione da non determinare un rilascio spontaneo di fibre; – intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confinamento dell’amianto. La bonifica può riguardare l’intera installazione o essere circoscritta alle aree dell’edificio o alle zone dell’installazione in cui si determina un rilascio di fibre.

Ora, volendo considerare i materiali ispezionati presso l’immobile disabitato dei Carrieri, come Materiali integri suscettibili di danneggiamento” (2b del D.M.) perché esposti a fattori climatici che potrebbero potenzialmente dannegiarli, andiamo a vedere quali sono le disposizioni di legge per i propietari di immobili laddove ci sia materiale integro suscettibile di danneggiamento:

4. PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MATERIALI DI AMIANTO IN SEDE – PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE. Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

4a) Programma di controllo Il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge dovrà: – designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto; – tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga inavvertitamente disturbato; – garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile; – fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare; – nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio.

Ritornando all’immobile dei Carrieri e sottolineando che trattasi di abitazione disabitata e di una copertura di un box mt. 3×2 adibito su un terrazzo per la vecchia caldaia, con relativa canna fumaria, è palese che non ci sia frequentazione/accesso, che la caldaia non sia più in funzione e che quindi non ci sia alcun pericolo di danneggiamento derivante da eventuali interventi di manutenzione se la caldaia fosse in uso.

Nonostante ciò, le norme prevedono giustamente un monitoraggio periodico e preventivo.

Fermorestando l’integrità e la discreta tenuta dei materiali riscontrate nel sopralluogo degli Ispettori di Igiene nell’immobile dei Carrieri, sorprende invece, l’urgenza con cui il Sig. Sindaco pro-tempore, l’8 maggio 2015 abbia disposto l’ordinanza n. 40 di cui alleghiamo copia:

E’ curioso come nel testo dell’ordinanza non siano riportate rispettivamente la dimensione del box (mt. 3×2) e la parola “integre” così come risulta dal verbale già sopra indicato e di seguito riportato nella lente di ingrandimento:

LENTE DI INGRANDIMENTO SULL’ORDINANZA

LENTE DI INGRANDIMENTO SUL VERBALE

In conclusione, dopo questa lunga e dettagliata descrizione dei fatti, non vogliamo entrare nel merito degli aspetti legali legati a questa vicenda (ci sarà chi di competenza ad approfondire tali temi), ma un interrogativo SERIO e CHIARO vorremmo porlo a tutti i FUNZIONARI e a tutte le AUTORITA’ coinvolte:

L’AMIANTO E’ UGUALE PER TUTTI?

Sappiamo bene che a Sava ci sono ampi siti (non sei metri quadri!) in cui ci sia presenza massiccia di amianto (nel beneficio del dubbio, diciamo che non sappiamo se sia integro o meno, al contrario del box dei Carrieri laddove sono state accertate condizioni di mantenimento discrete e integre!).

Proprio, Mimmo Carrieri, ha raccolto un dossier accurato con fotografie, con esposti FIRMATI (NON ANONIMI) presentati a tutte le autorità competenti, ma non ci risulta che ci sia stato un trattamento alla pari di quello “dedicato” allo stesso Carrieri.

Di seguito un piccolo esempio (documentazione fornita sempre da Mimmo Carrieri):

A voler essere maliziosi, potremmo pensare che si tratta di una vera e propria ritorsione e persecuzione attuata meticolosicamente nei confronti di Mimmo Carrieri, che quotidianamente si batte su gravi tematiche legate all’ambiente, non temendo di denunciare in prima persona eventuali soprusi!

Ma non siamo maliziosi e CREDIAMO FERMAMENTE NELLA LEGALITA’ così come vogliamo credere nelle AUTORITA’ e nei FUNZIONARI coinvolti in questa vicenda.

Un dubbio, o meglio una certezza, resta: una lettera anonima mirata e diffamatoria, ha fatto sì che Uffici Pubblici funzionassero in maniera EFFICIENTISSIMA nei tempi e nel coordinamento di interventi!

GRADIREMMO la stessa EFFICIENZA anche per tutti gli altri casi di AMIANTO evidenziati e denunciati da Mimmo Carrieri!

A Sava, oltre ai grossi siti, forse ci sono tantissimi gabbiotti con copertura in amianto e tantissime canne fumarie dello stesso materiale?

Un’ultima considerazione: Mimmo Carrieri ha subìto già veri atti intimidatori a causa del suo operato (auto incendiata, proiettili e lettere minatorie, scritte minacciose su mura del centro abitato che non sono state ancora cancellate…) ma nessuna autorità Politica gli è stata solidale (UN SILENZIO GRAVISSIMO E PREOCCUPANTE!).

CI PIACEREBBE TANTO AFFERMARE CHE LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI!

A voi cittadini con onestà intellettuale, le conclusioni… 

Insomma, pare di capire, che Mimmo sia uno di quelli che non si fa i fatti propri così come direbbero in ambienti mafiosi.

Certamente avrà tanti difetti che personalmente ritengo essere pregi, sarà forse troppo preso dalla sua attività, ma è una delle persone ONESTE di cui mi onoro di aver incrociato nella mia vita!

Giuseppe Mancini per Sava Nel Cuore

viv@voce

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