MARINA DI MARUGGIO. Spiaggia libera di “Piri – Piri”

MARINA DI MARUGGIO. Spiaggia libera di “Piri – Piri”

Pericolo cedimento “falesia e roccia”

Al Signor Sindaco del Comune di MARUGGIO (TA) al Dirigente dell’ UTC del Comune di MARUGGIO (TA), al Comandante della P.M. del Comune di MARUGGIO (TA), alla Capitaneria di Porto di Campomarino di Maruggio (TA)

Nei giorni scorsi, a causa del disseto idrogeologico un consistente tratto di falesia e roccia è franata lungo il pendio di  una duna fermandosi a pochi metri dalla spiaggia.

A seguito di quanto accaduto, sul posto (allertati da alcuni bagnanti) sono intervenuti la Capitaneria di Porto e il Funzionario dell’ UTC del Comune di Maruggio che hanno disposto il posizionamento di tre “mini transenne” lungo un tratto di circa 100 metri di spiaggia.  La logica vorrebbe che la segnalazione di pericolo evidenziata  dalle tre transenne con il nastro di sicurezza (peraltro due in parte rimosse) possa servire come  deterrente per tenere lontano i villeggianti da quel tratto di arenile, ma così non è!

Ieri mattina mi sono recato sul posto ed  ho potuto constatare che sulla spiaggia al di sotto della roccia  e falesia a rischio crollo, vi erano dei gruppi di bagnanti con al seguito bambini che, incuranti del pericolo  sostavano con ombrelloni e teli da mare a prendere la tintarella.

Certamente quelle tre transenne  non sono sufficienti a garantire la sicurezza di coloro che continuano a frequentare quel tratto di spiaggia,  ed è proprio  l’incoscienza di quelle persone che non si rendono conto del pericolo a cui si  “sottopongono” che l’esponente, al fine di prevenire eventuali incidenti, a tutela della pubblica e privata incolumità 

                                                                             CHIEDE 

la messa in sicurezza del tratto di spiaggia transennato con l’emissione di una eventuale Ordinanza che vieti l’ utilizzo di quel tratto di spiaggia prospiciente la roccia e falesia a rischio crollo.

L’assenza  di “divieti” (cartellonistica) e i limiti (recinzione) e il persistente  pericolo, mi portano a rammentare  che:  “la tutela della pubblica e privata incolumità, per effetto dell’art. 54 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, rientra esclusivamente nella competenza del Sindaco, che la esercita quale Ufficiale di Governo”.

In attesa di riscontro, cordialmente saluto.

 Mimmo CARRIERI, Responsabile settore Ambiente ed Ecologia

Associazione CPA Sez. Prov.le di Sava (TA)

 

 

viv@voce

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