Torricella. Comunicato stampa dell’ex sindaco Turco

Torricella. Comunicato stampa dell’ex sindaco Turco

Richiesta convocazione consiglio comunale -accertamento ici 2008/comodato d’uso gratuito

Spett.le Sindaco del comune di Torricella, Spett.le Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e p.c. Spett.le Assessore Bilancio e Organizzazioni Sindacali di Torricella. Il sottoscritto,  dott. Giuseppe Turo consigliere di minoranza alla luce degli accertamenti ici 2008/ comodato uso gratuito, premesso che la ex amministrazione da me presieduta aveva previsto nel regolamento ICI la possibilità prevista dalla legge di usufruire delle detrazioni per gli immobili dati in comodato d’uso ai figli del proprietario contribuente : per tale beneficio era previsto l’onere in capo al  richiedente/beneficiario di comunicare la predetta cessione in comodato: considerando che, nei tempi recenti, stanno giungendo accertamenti con pagamento dell’ ICI pregressa, da una prima lettura sembrerebbe che la richiesta di pagamento sia dovuta ad una inosservanza pedissequa del regolamento.

Tanto premesso chiedo alla S.V. di valutare la necessità di convocare un consiglio monotematico al fine di compiere le dovute considerazioni ponderando la possibilità di rimettere in termini il contribuente per ottenere il beneficio fiscale, eventualmente anche interpretando, nell’ambito dell’ autonomia consiliare, il regolamento in essere. Peraltro si fa presente come l’ente civico sia nelle condizioni di verificare la veridicità delle dichiarazioni di concessione  di comodato anche attraverso il semplice esame anagrafico residenziale. Le mie dichiarazioni non sono frutto di fantasie perché supportato da quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale con la sentenza N°  144/1/13 depositata lo scorso 1° ottobre.

Infatti un comune non può subordinare un’agevolazione ICI. a un obbligo deliberativo non previsto dalla legge statale. In ogni caso non può dichiararsi la decadenza del beneficio del soggetto che non abbia adempiuto a tale onere supplementare. Gli avvisi di accertamento emessi dall’ente locale sulla base di tale disposizione regolamentare, risultano viziati da eccesso di potere, confermato dalla cassazione con pronuncia N° 13151 del 28/05/2010. Infatti in questo caso secondo il sottoscritto, il comune violerebbe il principio di collaborazione tra cittadini ed ente impositore previsto dall’art. 10 della legge N° 22/2000 “statuto del contribuente”.

Conoscendo la sua sensibilità e preparazione nel settore le chiedo di velocizzare la convocazione del consiglio comunale monotematico onde evitare il ricorso da parte dei cittadini alla Commissione Tributaria Provinciale con un notevole aggravio di risorse e con la possibilità di chi ha saldato il debito possa chiamare il comune ai danni.

Consigliere di minoranza

Dott. Giuseppe Turco

 

viv@voce

Lascia un commento