La Commissione lo boccia per un solo punto ed il TAR ordina la ricorrezione degli elaborati, non essendo la valutazione di inidoneità motivata.
É accaduto ad un candidato che aveva sostenuto le prove scritte per l’abilitazione alla professione forense nella sessione 2012
La vicenda traeva origine da un ricorso proposto da un ricorrente, che non avendo superato le prove scritte dell’esame di avvocato per un solo punto (era stato valutato, infatti, complessivamente 89 punti su di un minimo di 90, che è la votazione che consente di accedere alle successive prove orali), ha proposto ricorso avverso il provvedimento di inidoneità espresso peraltro col solo voto numerico senza alcuna motivazione.La I Sezione del TAR Lecce con ordinanza pubblicata il 24 ottobre, condividendo le tesi del difensore del ricorrente, rappresentato dallo Studio Legale Matranga, ha ritenuto sussistente il danno grave ed irreparabile subito dal candidato ed in accoglimento dell’istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati connessa al ricorso principale, ha ordinato alla Commissione in diversa composizione, nella specie si trattava di quella di Catania, di ricorreggere gli elaborati.
In particolare, il Giudice Amministrativo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha ritenuto fondato il motivo lamentato dal ricorrente secondo cui la Commissione, pur essendosi con apposito verbale vincolata alla espressione di una motivazione specifica oltre che del voto numerico nel caso di valutazioni negative – come avvenuto nel caso del ricorrente, ha decretato la non ammissione del candidato alle prove orali con l’apposizione del solo voto numerico.
Il TAR ha fissato per il prossimo 23 gennaio la prosecuzione del merito del giudizio.
N. 00521/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01339/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1339 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
…….rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Matranga, con domicilio eletto presso Vincenzo Matranga in Lecce, via Monti, 40;
contro
Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Lecce, Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Catania, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23; Commissione per gli Esami di Avvocato presso il Ministero della Giustizia;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,dei provvedimenti con cui la Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di Catania per la sessione 2012, ha valutato insufficiente uno dei tre elaborati del ricorrente, determinando, di conseguenza, la sua inidoneità a sostenere le prove orali; nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale e, in particolare, del verbale del 9/2/2013 della Sottocommissione presso la Corte di Appello di Catania, nel quale sono riportate le operazioni di correzione degli elaborati del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Lecce e di Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Catania e di Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori Marina Elia in sostituzione di Vincenzo Matranga, Antonio Tarentini.
– che la Commissione, nel verbale del 12 gennaio 2013, si era autovincolata con la previsione, contenuta nel verbale di correzione del 20 aprile 2013, di esprimere “nell’eventualità di non ammissione, motivazione dei soli voti negativi …”;
– che tuttavia nelle copie degli elaborati non risulta espressa alcuna motivazione, ma è presente il solo voto numerico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
Accoglie la richiesta misura cautelare e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato e rinvia a una diversa Sottocommissione, costituita presso la Corte di Appello di Catania, per la correzione degli elaborati.Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 23 gennaio 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)