IMMIGRAZIONE E PERMESSI DI SOGGIORNO

IMMIGRAZIONE E PERMESSI DI SOGGIORNO

Il TAR di Lecce accoglie il ricorso del cittadino extracomunitario residente da dieci anni in Italia che aveva richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro autonomo, mentre contemporaneamente aveva avviato la procedura per il permesso UE a tempo indeterminato, ed aveva subito il diniego del primo perché aveva subito una condanna, mentre la Questura aveva ignorato il radicamento al territorio italiano.

Interessante sentenza in materia di immigrazione e permessi di soggiorno che Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti” riporta all’attenzione nell’attività d’informazione a tutela dei cittadini immigrati.

È illegittimo il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo che applica il rigoroso automatismo previsto dall’articolo 26, comma 7 bis del Decreto legislativo 286/98 nella concomitante sussistenza di un procedimento di rilascio di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Lo ha stabilito il TAR Puglia sez Lecce con la sentenza n. 582/13 (Pres R. Trizzino, Est C. Dibello) accogliendo il ricorso di un cittadino senegalese rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Serena Pugliese.

Il ricorrente, residente in Italia da dieci anni, aveva richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro autonomo ed in concomitanza aveva intrapreso il percorso indicato dalla Legge per il conseguimento del permesso di soggiorno CE a tempo indeterminato (in particolare lo straniero  aveva sostenuto il test d’italiano).

La Questura avendo rilevato a suo carico una  condanna di per sé ostativa al rilascio del titolo di soggiorno per lavoro autonomo, applicando il rigido automatismo reiettivo previsto dall’art  26 comma 7 bis D.lgs 286/98, aveva negato il rinnovo richiesto al cittadino extracomunitario, ignorando del tutto il radicamento del soggetto sul territorio italiano.

I Giudici di via Rubichi, accogliendo le doglianze dello straniero, hanno inteso estendere il sistema di tutela rafforzata contro l’allontanamento prevista per i già titolari di permesso di soggiorno CE a tempo indeterminato anche ai soggetti che si trovano sostanzialmente nella condizione di poter richiedere l’anzidetto titolo di soggiorno a tempo indeterminato.

N. 00582/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00308/2013 REG.RIC.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%202/2013/201300308/Provvedimenti/stemma.jpg

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2013, proposto da:
Modou Sene, rappresentato e difeso dall’avv. Serena Pugliese, con domicilio eletto presso Serena Pugliese in Lecce, Vico F.A. Piccinni,6;

contro

Questura di Lecce, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l’annullamento

del decreto prot. n. 98/2012 del 22.11.2012, con cui il Questore della Provincia di Lecce ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno formulata dal Sig. Sene;

di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Lecce e di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2013 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. S. Pugliese per il ricorrente e avv. dello Stato I. Piracci.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il Questore della Provincia di Lecce ha decretato, con il provvedimento impugnato , il respingimento della domanda inoltrata dal ricorrente in data 30 gennaio 2012, tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Il provvedimento è stato adottato dall’autorità di P.s. a motivo della sussistenza di una condanna, riportata dal ricorrente per il reato di commercio di prodotti con segni falsi ex art.474 c.p., nonché per il reato di ricettazione ex art.648 c.p., entrambi commessi in Roma il 29 dicembre 2005.

La stessa Questura ha sottolineato che la condanna irrevocabile per il reato di cui all’art 474 c.p., così come previsto dall’articolo 26, comma 7 bis T.U. Immigrazione impedisce l’ingresso allo straniero ed il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, oltre che la revoca dello stesso con espulsione del medesimo ed accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”

Nel contesto del provvedimento, si dà altresì atto che al ricorrente è stata data formale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241 del 1990; e che non sono pervenute memorie né altra documentazione al fine di contrastare l’assunto dell’amministrazione.

Il ricorrente ha rappresentato, dal canto suo, di avere richiesto, in data 29 ottobre 2012, di poter sostenere il test di conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e di avere avuto notizia di avere superato il predetto esame di lingua italiana.

Ciononostante, la P.a. ha adottato il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Il ricorrente ha quindi contestato la legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo:

la violazione dell’articolo 26, comma 7 bis in combinato disposto con gli artt.5, comma 5 e 9, comma 4 del T.U. Immigrazione;

la violazione dell’articolo 3 della costituzione;

la carenza assoluta di motivazione e il difetto di istruttoria

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Lecce per resistere al ricorso del quale hanno chiesto il respingimento.

La controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 13 marzo 2013, nelle forme dell’articolo 60 del c.p.a.

 

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

E’ ben vero che l’articolo 26, comma 7 bis del decreto legislativo 286/98 contempla un meccanismo automatico di revoca del permesso di soggiorno nei riguardi degli stranieri che abbiano riportato condanne per reati ostativi, tra questi essendo ricompreso il reato previsto dall’articolo 474 c.p.

E’, però, altrettanto vero che, nel caso di specie, il ricorrente, sul presupposto della permanenza effettiva nel territorio dello Stato da oltre un quinquennio, ha avviato il diverso procedimento inteso a conseguire il permesso di soggiorno rilasciabile a soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 9 del T.U. Immigrazione.

In presenza di siffatte circostanze, deve trovare dunque applicazione il sistema di tutela rafforzata contro l’allontanamento.

Questo sistema ruota attorno alla previsione normativa di cui all’articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 286/98, dalla cui lettura si desume che l’amministrazione, nell’ambito del procedimento diretto al rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo è chiamata a compiere una concreta valutazione in ordine alla pericolosità dello straniero, che non può dipendere dal rigido automatismo stabilito dall’articolo 26, comma 7 bis dello stesso decreto.

Il sistema di tutela rafforzata deve, però, ad avviso del Collegio, operare, per evidenti ragioni di eguaglianza sostanziale di trattamento, anche nei riguardi degli stranieri i quali, pur avendo precedentemente inoltrato domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, si trovano nella ben diversa condizione di soggetti aventi titolo al permesso per lungo soggiornanti nel territorio dello Stato, il che implica la sussistenza di elementi di collegamento con il suolo nazionale e di integrazione sociale che non possono essere recisi solo a causa di condanne risalenti nel tempo, come nella specie.

La P.a. è tenuta dunque a fare buon governo di questi principi e , nella concomitante sussistenza di un procedimento di rilascio di un permesso di lungo soggiorno, non può legittimamente negare il rinnovo del titolo di soggiorno applicando il rigoroso automatismo previsto dall’articolo 26, comma 7 bis del d.lvo 286/98.

In questo senso il ricorso è accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese sono compensate.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

viv@voce

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