LE CAMERE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DI TARANTO FANNO CHIAREZZA

LE CAMERE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DI TARANTO FANNO CHIAREZZA

Nota stampa congiunta del Presidente della Camera delle Procedure Esecutive Immobiliari (avv. Fedele Moretti) e del Presidente della Camera delle Procedure Concorsuali (avv. Cosimo Buonfrate)

I direttivi della Camera delle Procedure Esecutive Immobiliari e della Camera delle Procedure Concorsuali, associazioni presenti nel Tribunale di Taranto e che raccolgono centinaia di iscritti agli albi professionali, nella persona rispettivamente dei presidenti avv. Fedele Moretti ed avv. Cosimo Buonfrate, intendono fare chiarezza in merito a quanto riportato su  articoli pubblicati su organi di stampa su accadimenti che hanno interessato il Tribunale di Taranto, in particolare ritenendo, che in alcuni di questi articoli, sia stata riportata una realtà travisata che lede gravemente anche la professionalità e l’onorabilità di tutti i professionisti che rivestono il ruolo di custode giudiziario – delegato alla vendita e di curatore fallimentare.

Ci risulta che a Taranto i Magistrati che si occupano di Esecuzioni Immobiliari osservano, nell’affidamento degli incarichi, una turnazione che fa riferimento all’Elenco dei Professionisti previsto obbligatoriamente dall’art. 173–ter C.p.c., compilato a cura dei Consigli degli Ordini su richiesta degli interessati e comunicato ogni triennio al Presidente del Tribunale, che ad oggi contiene circa 500 nominativi. Considerando che annualmente a Taranto vengono affidati circa 800 incarichi, emerge con evidenza che non vi possono essere, come non vi sono, posizioni di rendita, al netto della discrezione in capo ai Magistrati di nominare persone qualificate e di fiducia.

Ugualmente dicasi per la Sezione Fallimentare, dove gli incarichi vengono affidati con un’ampia turnazione tra professionisti che, per esperienze e competenze maturate, e se in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 della legge fallimentare, siano disponibili ad accettare nomine che comportano un carico di responsabilità sempre più gravoso e ovviamente non affidabile a chiunque.

Per quanto attiene alla presunta possibilità di aggiudicazione dei beni pignorati ad un “prezzo vile”, inferiore anche alla metà del prezzo base, va chiarito che le modifiche al Codice di Procedura Civile apportate a mezzo del D.L. 59/16, segnatamente all’art. 591, attribuiscono al Giudice, a partire dal quarto esperimento d’asta, la facoltà di fissare un prezzo di vendita inferiore del 50% rispetto a quello della vendita precedente, al fine dichiarato (dal legislatore) di rendere più celeri le procedure.

Se la scelta legislativa è allora quella di imprimere un’accelerazione dell’iter espropriativo, agli operatori non resta che adeguarsi alle norme vigenti, prescindendo da considerazioni di carattere morale (se sia più giusto rappresentare gli interessi del creditore piuttosto che quelli del debitore che comunque ha a disposizione strumenti di tutela; per esempio, quelli di cui alla legge 3/2012 c.d. legge in materia di sovraindebitamento), di giustizia sostanziale etc etc… .

In ragione di quanto sopra, i direttivi della Camera delle Procedure Esecutive Immobiliari e della Camera delle Procedure Concorsuali di Taranto dichiarano la loro assoluta fiducia nell’operato della Magistratura tarantina.

viv@voce

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