SAVA. “La TARSU non è applicabile per gli anni 2009-2010”

SAVA. “La TARSU non è applicabile per gli anni 2009-2010”

Da Rinaldo Rossetti tributarista, riceviamo e volentieri pubblichiamo

“L‘Art. 23 della nostra Costituzione stabilisce che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla Legge”. Alla luce di quanto stabilito dalla Carta Costituzionale, a mio avviso, si ritiene legittima l’interpretazione secondo la quale la TARSU non sia più applicabile, in quanto manca una legge che ne preveda espressamente l’applicabilità. l regimi transitori, in base ai quali, dalla data della sua abrogazione e fino al dicembre 2009, si è potuto legittimamente applicare la _ disciplina della TARSU sono inequivocabilmente decaduti. L’ Art. 49 del D. Lgs. N. 22 del 05 Febbraio 1997 al primo comma stabilisce che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio.

Pertanto, è chiara la norma nello stabilire la decorrenza dell’abrogazione del D.Lgs. N. 507 del 15 Novembre 1993, facendola coincidere con la decadenza del regime transitorio da disciplinarsi nel regolamento di attuazione. E, dunque, è indiscutibile che la sopravvivenza della TARSU dipenda, per legge, solo ed esclusivamente da sopravvivenza di un regime transitorio che la proroghi espressamente.

Il D.P.R. N. 158 del 27 Aprile 1999 è il regolamento di attuazione del D. Lgs. 22/1997 (meglio conosciuto come Decreto Ronchi). All’Art. 11, lo stesso regolamento disciplinava il regime transitorio, in conformità con il dettato della norma di cui al comma S, dell’Art. 49, del D. Lgs. 22/1997. Tale regime transitorio stabiliva che gli Enti locali erano tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione, la cui durata era fissata nel massimo, inizialmente, in tre anni. Il passaggio dalla TARSU alla TIA del Decreto Ronchi era, dunque, obbligato e doveva essere compiuto entro il termine massimo fissato dal regolamento stesso. Detto temine è stato più volte prorogato sino al 2006, anno in cui entrava in vigore il D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006, (il cosiddetto Codice dell’Ambiente). L’Art. 264 del predetto decreto stabilisce che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza.

Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto 05 Febbraio 1997, N. 22 continuano ad applicarsi sino all’entrata in vigore dei corrispondenti procedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto.”

CONCLUSIONI:

Come si è già detto, a tutt’oggi non esiste il regolamento di attuazione del Codice dell’Ambiente, e cioè del D. Lgs. N. 152 del 2006. Tale circostanza però non ha alcuna ripercussione sulla esistenza o meno della TARSU nel sistema normativo vigente. Comporta, invece, soltanto che, in assenza di un regolamento di attuazione, il Codice dell’Ambiente, continua ad essere inapplicabile, e che, pertanto, i Comuni dovranno (e NON potranno) applicare esclusivamente la TIA, come disciplinata dal D. Lgs. N. 22 del 1997, in quanto dalI’01/01/2010 e ancora per tutto il 2011 tale disciplina è l’unica in vigore e, quindi, applicabile essendo venuta a mancare la disciplina della TARSU.

A prescindere da quanto fin qui detto, si ribadisce la necessità di un celere intervento legislativo che chiarisca la situazione. Ed in questo si concorda con la posizione espressa nella nota esplicativa di ANCI-IFEL del 28 DICEMBRE 2010.

viv@voce

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