SAVA. “Glasnost” in salsa paesana / 2

Seconda puntata sulla trasparenza degli atti amministrativi. Chi sa perchè si omettono i nomi dei legali a cui hanno dato l’incarico. Chi sa perchè!

L’articolo 32 della legge 69/2009, statuisce l’obbligo, per gli enti di diritto pubblico, di pubblicare gli atti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, sul proprio Albo Pretorio.

Il tutto, nel solco della trasparenza e della possibilità di partecipazione attiva dei cittadini all’attività pubblica.

A tale adempimento, non si è certamente sottratto il nostro comune, che solertemente ha provveduto agli obblighi imposti dalla norma.

Così come ha rispettato il dettato normativo sulla privacy contenuto nel Codice sulla protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) al cui articolo 4, stabilisce ed individua i dati ritenuti sensibile e pertanto oggetto di “oscuramento” degli stessi, se contenuti in atti pubblici:   

Tale elenco viene considerato chiuso, nel senso che non è lecito procedere per analogia, in quanto tale facoltà porterebbe ad un restringimento della trasparenza e dell’accesso alle informazioni da parte dei cittadini. 

Appare pertanto davvero singolare, l’interpretazione estensiva dedotta dal nostro comune, che in relazione ai procedimenti legali, ha deciso di rendere “illeggibili”, le parti coinvolte nei procedimenti innanzi al Tar, al Consiglio di Stato, ecc, finanche ad oscurare il nome dei legali interessati dalle parti.

Ci troviamo di fronte a due atti fondamentali, quello dell’incarico a legale di fiducia e quello conclusivo della presa d’atto della sentenza.

Nel primo caso ci si guarda bene dall’indicare il nome del ricorrente così come pure quello del suo legale ed addirittura del legale incaricato dall’amministrazione (a riprova leggere la determina n. 126 del 17/11/2014 avente ad oggetto: Atto di citazione G.d.P. di Manduria Gxxxxxxx Bxxxxxxxx c/ Comune di Sava adempimenti G.C. n. 231 del 07/11/2014).

Nel secondo caso, di fronte ad una sentenza emessa da un tribunale della Repubblica Italiana, che diviene  atto assolutamente pubblico, cosa fa il nostro comune? Continua imperterrito a salvaguardare la privacy  oscurando il nome dei soggetti interessati oltre che il nome dei legali, (in tal senso leggere la delibera di Giunta Comunale n. 245 del 18/11/2014 avente ad oggetto: Presa d’atto Sentenza Tribunale Ordinario Taranto n. 2966/2014 pronunciata nella causa civile iscritta al n. 732/2012 R.G. Dxxxxxxxx Gxxxxxxxxx e Pxxxxxxx Rxxxxxxx)c/ Comune di Sava . Disposizioni), non è dato sapere se le “X” corrispondono numericamente alle lettere ovvero se sono messe a caso, ed uso caso per amor di patria e per non turbare gli animi dei più sensibili.

Davvero, fuori di ironia, non si riesce a comprendere la ratio di tale decisione, che appare del tutto incongrua, non solo rispetto alle norme di settore, ma assolutamente unica nel panorama pubblico. Non sono riuscito infatti a trovare nessun altro comune che abbia interpretato così distortamente le norme sulla privacy.

In conclusione, ci si chiede, a cosa è funzionale la necessità di non far sapere chi sono le parti in causa e chi sono i legali, quando il tutto può essere conosciuto mediante la semplice lettura delle sentenze, che sono atti pubblici.

Senza dietrologia, ma mi pare l’ennesima palizzata eretta tra la pubblica amministrazione ed il cittadino, trattato come un bambino a cui non bisogna far conoscere la verità per non turbarlo, oltre che l’ennesima riprova che sconfessa quanto sbandierato in campagna elettorale sulla promessa di rendere il palazzo comunale trasparente agli occhi dei cittadini.

 


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