Può sussistere il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice per chi evita i contatti telefonici con il coniuge per impedire le visite al figlio

Può sussistere il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice per chi evita i contatti telefonici con il coniuge per impedire le visite al figlio

Punito penalmente l’affidatario ostruzionista

È un atteggiamento comune e che si verifica di frequente tra genitori separati o divorziati, ma il comportamento a dir poco ostruzionistico di evitare anche i contatti telefonici per impedire all’altro coniuge la visita dei propri figli nonostante un apposito provvedimento del giudice civile, oltreché essere un fatto censurabile moralmente può assumere anche rilevanza penale. È sostanzialmente questo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il principio stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 43293 del 23 ottobre 2013, ha confermato la condanna per il reato di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice per la madre affidataria che aveva impedito al coniuge separato di tenere con sé i figli nei giorni stabiliti all’atto della separazione consensuale omologata, comportamento che per l’appunto configura un atteggiamento ostruzionistico punibile penalmente.

Nel caso in questione la sesta sezione penale della Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna avverso la condanna della Corte d’appello di Reggio Calabria che l’aveva punita per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, perché, affidataria dei minori, impediva al coniuge separato di tenere con sé i figli nei giorni e nelle ore stabilite all’atto della separazione consensuale omologata evitando i contatti telefonici.

Uniformandosi alla decisione del giudice dell’appello, che aveva giudicato la madre colpevole in quanto la sua condotta integrerebbe il delitto di cui all’art. 388, comma 2, del codice penale poiché (anche in pendenza del giudizio di separazione personale), aveva rifiutato, senza giustificato e plausibile motivo, di affidare il figlio all’altro coniuge per il periodo stabilito col provvedimento del giudice .

Ma v’è di più: «Quando la natura personale delle prestazioni imposte dal provvedimento esclude che l’esecuzione possa prescindere dal contributo dell’obbligato affidatario (consentire all’altro genitore di prelevare e tenere con sé i figli minori in certi periodi) l’inadempimento contraddice di per sé la decisione giudiziale, senza la necessità di speciali condotte fraudolente».

Nella fattispecie, si è configurato un atteggiamento ostruzionistico della ricorrente, caratterizzato dall’impedire i contatti telefonici con il coniuge, finalizzati alla determinazione e all’accordo sui tempi di consegna dei figli. Confermata, quindi, la condanna a mille euro in favore della Cassa delle ammende.

viv@voce

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