Stop Equitalia: la cartella esattoriale è da annullare se non vi è la chiara indicazione della causale delle somme richieste dall’Erario

 A nulla rileva l’eventuale conoscenza da parte del contribuente del suo debito con il Fisco

La trasparenza è essenziale in tutti gli atti amministrativi, tanto più in quelli impositivi ed esattoriali. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15188 del 18 giugno 2013, secondo cui dev’essere annullata la cartella esattoriale se non risulta essere chiara al suo interno la causale delle somme avanzate dall’Erario. Ma v’è di più, per la Suprema Corte è del tutto irrilevante la conoscenza da parte del contribuente del suo debito con il Fisco.

Nel caso di specie, la sesta sezione tributaria della Corte di legittimità nel rigettare un ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha ricordato che in ipotesi di liquidazione di imposta, ai sensi degli artt.36 bis del dpr n.600/1973 o 54 bís del dpr n.633/1972, la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere adeguatamente motivata.

Peraltro evidenzia Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”  che i giudici del Palazzaccio, hanno ribadito che la cartella esattoriale deve contenere indicazioni sufficienti a consentire alla contribuente l’agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’amministrazione finanziaria. Non sussiste alcuna equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell’atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi abbia avuto il contribuente, «giacché nessuna equipollenza assume rilievo, essendo piuttosto necessario il corretto adempimento dell’obbligo di motivazione del ruolo e della cartella».

 

 

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