COMUNICATO STAMPA. TARANTO: FRANCESCO VENERE (SEL) VIENE ELETTO NEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNICATO STAMPA. TARANTO: FRANCESCO VENERE (SEL) VIENE ELETTO NEL CONSIGLIO COMUNALE

Il TAR decide che il Consigliere comunale è lui. La sentenza è sotto allegata

Finalmente Finalmente Finalmente si conclude in modo positivo la mia vicenda elettorale! Oggi la prima sezione del TAR di Lecce, con Sentenza n. 399/2013, ha accolto il mio ricorso, correggendo il risultato delle elezioni svoltesi nel Comune di Taranto per il rinnovo del Consiglio Comunale del Maggio scorso, proclamandomi eletto alla carica di Consigliere Comunale, ove per un mero errore di trascrizione non mi erano stati attribuiti n. 3 voti di preferenza, attribuendoli ad altro candidato.
Ringrazio la mia famiglia e tutti i miei amici che mi sono stati vicini in questi lunghi otto mesi; un elogio incomiabile va al mio avvocato Fabrizio Cecinato, che con consueta e preziosa professionalità ha contribuito ad accertare, sin dal primo minuto, la giustezza delle mie ragioni.
Svolgerò il ruolo di Consigliere Comunale con grande determinazione ed impegno e come recitava il mio slogan in campagna elettorale “Sarò un amico in Comune” ove il Sindaco, i Colleghi, la Giunta, il personale dipendente, i Sindacati, gli Ordini professionali, nonché tutte le Associazioni, in particolar modo quelle ambientaliste, possano contare.

Cordiali saluti

Francesco Venere

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2012, proposto da: Venere Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Cecinato, con domicilio presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23; contro Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Taranto, Comune di Taranto e U.T.G. – Prefettura di Taranto, non costituiti in giudizio; nei confronti di Viafora Lucia, non costituita in giudizio; Bellangino Domenico, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Lupo, con domicilio eletto presso Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini 72; per l’annullamento
– dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale di Taranto del 26/06/2012, risultante dal “verbale delle operazioni dell’ufficio centrale a seguito del turno di ballottaggio” (mod. n. 300-bis/ar), relativamente alla tornata elettorale del 6-7 maggio 2012;
– del sottostante e connesso “prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale in tutte le sezioni elettorali del comune” (mod n. 302-ar), nella parte in cui nella sezione elettorale n. 15 risultano attribuiti al ricorrente, candidato nella lista SEL, n. 0 voti di preferenza, invece di n. 3 voti effettivamente conseguiti;
– dell’estratto del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale (mod. n. 300/a-ar), nella parte in cui sono stati attribuiti al ricorrente complessivamente n. 384 voti di preferenza, in luogo di n. 387 voti di preferenza realmente conseguiti;
– della delibera di C.C. n. 32 del 12/07/2012, con cui si è proceduto alla convalida degli eletti, nella parte in cui è stata convalidata l’elezione a consigliere comunale del sig. Bellangino Domenico, in sostituzione della sig.ra Viafora Lucia; e per la consequenziale correzione dei risultati elettorali rivenienti dall’annullamento degli impugnati verbali nell’interesse del ricorrente e per l’effetto, per la proclamazione dell’elezione del ricorrente alla carica di consigliere comunale di Taranto, in luogo del candidato sig. Domenico Bellangino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Domenico Bellangino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per l’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Giuseppe Esposito e udito l’avv. Fabrizio Cecinato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente, candidato nella consultazione elettorale del 6 e 7 maggio 2012 alla carica di consigliere comunale di Taranto nella lista “Sinistra Ecologia e Libertà – SEL”, contesta l’atto di proclamazione degli eletti del 26/6/2012 e il verbale delle operazioni dell’ufficio centrale a seguito del turno di ballottaggio, unitamente al prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato (nella parte in cui nella sezione elettorale n. 15 risultano ad esso attribuiti n. 0 voti di preferenza, invece di n. 3 voti effettivamente conseguiti) ed all’estratto del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale (nella parte in cui gli sono stati attribuiti complessivamente n. 384 voti anziché
n. 387).
Nel contempo, impugna la delibera di C.C. n. 32 del 12/07/2012, con cui si è proceduto alla convalida degli eletti, nella parte in cui è stata convalidata l’elezione a consigliere comunale del sig. Bellangino Domenico, in sostituzione della sig.ra Viafora Lucia (nominata assessore comunale). Chiede pertanto la consequenziale correzione dei risultati elettorali e la sua proclamazione alla carica di consigliere comunale di Taranto, in luogo del sig. Domenico Bellangino. Il ricorrente deduce che non gli sono stati attributi tre voti di preferenza, conseguiti nella Sezione elettorale n. 15 ed attestati dal verbale relativo; per errore materiale essi non sono stati riportati nel “prospetto dei voti di preferenza” (Mod. n. 302-AR), in cui risultano assegnati alla candidata Viafora Lucia (il cui nominativo era posto subito a destra di quello del ricorrente), che invece in quella medesima Sezione non aveva ottenuto alcun voto di preferenza (come si evince anche in tal caso dal verbale relativo). Viene quindi considerato che – con l’attribuzione dei suddetti tre voti di preferenza – avrebbe conseguito complessivi 387 voti di preferenza, superando il candidato della stessa lista sig. Bellangino ed ottenendo al suo posto l’elezione a consigliere comunale (poiché collocato non più al secondo ma al primo posto dei non eletti e, dunque, in posizione utile a subentrare alla candidata Viafora Lucia, nominata assessore comunale). Si è costituito in giudizio il sig. Domenico Bellangino, opponendosi al ricorso e rappresentando che l’errore è rinvenibile nel verbale di Sezione, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato.
Con ordinanze del 25 ottobre 2012 n. 1784 e del 13 dicembre 2012 n. 2006 è stata disposta verificazione, mediante l’apertura dei plichi contenenti le schede della suddetta Sezione n. 15 e il conteggio di quelle con espressione del voto di preferenza in favore del ricorrente. All’udienza del 20 febbraio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.- Il ricorso è fondato.
La disposta verificazione ha accertato che il ricorrente ha ottenuto, nella Sezione elettorale n. 15:
– n. 2 preferenze, espresse in schede elettorali riportanti la preferenza espressa in favore del candidato Sindaco Stefano, collegato alla lista SEL (v. la relazione di verificazione del 5/11/2012);
– n. 1 preferenza, espressa in scheda elettorale riportante la preferenza espressa in favore del candidato Sindaco Bonelli (c.d. “voto disgiunto”) (v. la relazione di verificazione del 16/1/2013). Risulta quindi manifesto l’errore in cui è incorso l’ufficio elettorale centrale nel non computare i suddetti voti e, conclusivamente, assegnando al ricorrente n. 384 voti complessivi anziché n. 387 spettanti.
Correggendo l’erroneo risultato delle operazioni elettorali, il ricorrente deve dunque essere collocato al terzo posto dei candidati della lista SEL, dopo i sigg.ri Lucia Viafora (voti 541) e Francesco Di Giovanni (voti 464) e prima del controinteressato con voti 386 (v. pag. 40 del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale).
Di conseguenza, spettando alla suddetta lista n. due consiglieri comunali, in sostituzione della candidata Viafora deve essere nominato consigliere comunale il ricorrente, che segue nella graduatoria della lista in questione. Per queste ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve essere corretto il risultato delle elezioni e proclamato eletto alla carica di consigliere comunale il sig. Francesco Venere. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio. Quanto alla liquidazione delle spese della disposta verificazione, va fatta applicazione dell’art. 5 del d.m. 30 maggio 2002 n. 24225, che fissa i compensi per la perizia o consulenza tecnica, nonché
dell’art. 51, comma 2, del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 (“Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l’urgenza dell’adempimento con decreto motivato”) e dell’art. 53 d.p.r. 115/2002 (“Quando l’incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l’incarico affidatogli”).
In applicazione di detti criteri, e ritenuto di determinare la somma ex art. 5 d.m. 30 maggio 2002 in euro 600,000 per ogni singola operazione di verificazione effettuata, la stessa deve essere aumentata del 20% (ex art. 51 d.p.r. 115/2002, cit.), per un totale di euro 720,00. Considerato che i verificatori nominati hanno operato collegialmente, poiché l’incarico è stato svolto in maniera congiunta, la somma sopra indicata (euro 720,00) deve essere aumentata del 40% (art. 53 d.p.r. 115/2002, cit.), pervenendo al totale di euro 1.008,00 e – per le due verificazioni disposte – all’importo complessivo di euro 2.016,00, di cui:
– euro 1.210 (milleduecentodieci/00) vanno liquidate in favore del dott. Nino Dello Preite;
– euro 806 (ottocentosei/00) vanno liquidate in favore della sig.ra Giovanna Sportella.
Al pagamento dei compensi in favore dei verificatori sono condannate in solido le parti del giudizio, con rivalsa nei confronti del Comune di Taranto, a cui carico essi sono posti in via definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, corregge il risultato delle elezioni svoltesi nel Comune di Taranto per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale, nei termini di cui in motivazione, e dichiara eletto alla carica di consigliere comunale il sig. Francesco Venere in sostituisce del sig. Domenico Bellangino.
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Liquida le spese della disposta verificazione in complessivi euro 2.016,00, di cui euro 1.210 (milleduecentodieci/00) in favore del dott. Nino Dello Preite ed euro 806 (ottocentosei/00) della sig.ra Giovanna Sportella, condannando le parti in solido al pagamento, con rivalsa nei confronti del Comune di Taranto, a cui carico i compensi sono posti in via definitiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l’intervento dei
magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore
Claudia Lattanzi, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21/02/2013

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