NUOVO STOP AD EQUITALIA DALLA CASSAZIONE

NUOVO STOP AD EQUITALIA DALLA CASSAZIONE

Il fermo amministrativo è illegittimo se non è stata notificata la cartella di pagamento

Sono molteplici le decisioni delle corti tributarie ma anche della Cassazione che hanno censurato il comportamento di Equitalia quando non segue con correttezza le procedure d’esazione.

L’ennesima pronuncia, la n. 18380 del 26 ottobre 2012 emessa dalla sezione tributaria della Suprema Corte, nel rigettare il ricorso avverso due precedenti pronunce favorevoli nei confronti di un contribuente da parte della commissione tributaria provinciale di Milano e di quella regionale della Lombardia, ha bacchettato nuovamente l’agente per la riscossione.
Nei due precedenti delle corti di merito era stato rilevato che il fermo amministrativo, non poteva essere iscritto (ed è quindi da ritenersi illegittimo), perché non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento al contribuente che costituisce il titolo per poter procedere anche per l’adozione di qualsiasi provvedimento cautelare.

È questo, sostanzialmente il principio di diritto cui deve attenersi la società esattrice per poter procedere con l’imposizione delle cosiddette ganasce fiscali. A sostenerlo è Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, che rileva come in moltissimi casi sul territorio nazionale tale assunto non sia sempre rispettato ed anzi sono molteplici le segnalazioni di provvedimenti, a dir poco illegittimi, di tal tipo.

Nel caso di specie, i giudici del Palazzaccio nel rigettare il ricorso di Equitalia avverso la decisione della Ctr della Lombardia hanno precisato che «nel concreto, il quesito di diritto formulato dalla ricorrente Equitalia si limita a postulare che il preavviso di fermo sia comunque legittimo, seppure non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, mentre non tiene conto del fatto che il nucleo logico della decisione impugnata consiste nel rilievo che l’omessa dimostrazione dell’avvenuta notifica delle cartelle implica l’accertamento della decadenza dal diritto alla riscossione, con implicita conseguenza della insussistenza di qualsivoglia titolo per l’adozione di provvedimenti di genere cautelare».

viv@voce

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