QUANDO IL COMUNE PAGA I DANNI …

QUANDO IL COMUNE PAGA I DANNI …

Il Comune deve risarcire l’automobilista per i danni causati alla macchina in caso di allagamento della strada se l’amministrazione non ha provveduto al sistema di deflusso dell’acqua

Quante auto sono rimaste impantanate a causa dell’acqua piovana cadute nelle vie della propria città? Tante, certamente tante, quelle che hanno riportato danni rilevanti ed in alcuni casi la morte dei trasportati a bordo? Ma a seguito della sentenza Corte d’Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto del 4 giugno 2012, i comuni dovranno stare molto più attenti e provvedere ad installare sistemi adeguati per il deflusso e l’aspirazione delle acque se non vorranno riportare condanne pesanti come quella a carico del Comune di Castellaneta nel caso in questione.
Secondo quanto deciso dalla corte collegiale che ha riformato la sentenza di primo grado che aveva visto soccombente una società proprietaria di un furgone che si era letteralmente impantanato sotto un cavalcavia a seguito di un forte temporale che aveva allagato la sede stradale, il comune deve risarcire i danni subiti dal proprietario dell’autovettura che a causa dell’allagamento della strada s’impantana con il mezzo. Sostengono i giudici sulla scia della più recente giurisprudenza di legittimità, che l’ente locale risponde dei tratti dove sussiste una concreta possibilità di esercitare controllo e vigilanza in quanto la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia che trova fondamento nell’art. 2051 del codice civile é applicabile anche ai beni demaniali; a ciò discende che, affinché la P.A. possa essere considerata esente da responsabilità per i danni causati da tali beni, occorre avere riguardo non tanto alla loro estensione, quanto alla concreta possibilità di esercitare un potere di controllo e di vigilanza su di essi, da valutarsi caso per caso.

Nel caso in questione la Corte di Appello di Taranto, ha stabilito che la società proprietaria del furgone ha diritto al risarcimento dei danni meccanici subiti dallo stesso a seguito dell’allagamento del sottopassaggio ferroviario di pertinenza comunale, osservando che la limitata estensione del piano sottostante al cavalcavia e la ubicazione dello stesso, collocato nelle vicinanze del centro cittadino del comune del tarantino, avrebbe dovuto prevedere un sistema di deflusso e di aspirazione dell’acqua sempre funzionante, in modo da evitare situazioni di pericolo per gli utenti della strada. Ne è conseguita anche la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Casi simili sono affrontati da anni dallo “Sportello dei Diritti” di cui Giovanni D’Agata è fondatore, che invita gli automobilisti a provvedere ad effettuare le richieste risarcitorie del caso ricordano che il termine di prescrizione per le azioni conseguenti è di cinque anni dal momento dell’evento.

viv@voce

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